Il ruolo e le competenze della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni sono in parte differenti rispetto a quelli delle Procure Ordinarie:
- diversi sono i destinatari della loro azione, trattandosi di soggetti d’età inferiore ai 18 anni che quindi richiedono un intervento caratterizzato da una costante attenzione alla personalità del minore, alle sue risorse ed ai processi educativi;
- al contempo, sono parzialmente diversi gli ambiti di intervento in quanto al Pubblico Ministero è riconosciuta, oltre all’azione penale, anche una legittimazione straordinaria all’esercizio delle azioni civili, esclusiva per l’avvio di una procedura volta all’eventuale adottabilità e concorrente con quella spettante ai genitori ed ai parenti nelle procedure di controllo della responsabilità genitoriale
- il PM ha, infine, un compito di controllo nei confronti delle strutture che ospitano i minori situate nel territorio del distretto di competenza.
Nel settore penale l’Ufficio, attraverso le figure del Procuratore e dei Sostituti Procuratori, in ossequio al principio della obbligatorietà dell’azione penale, promuove ed esercita l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori di anni diciotto nell’ambito del Distretto; alla Procura per i Minorenni vanno pertanto trasmessi i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze e le richieste concernenti reati commessi da minori.
Il procedimento penale minorile è regolamentato dal D.P.R. 22/09/1988 n.148 ed è caratterizzato:
- da una costante attenzione alla personalità del minore
- dalla diversificazione della risposta che deve essere adeguata alla gravità del fatto, alle esigenze educative del minore, alla necessità di non causare interruzioni dannose al processo evolutivo della sua personalità e di non trasformare l’impatto con la giustizia in un’esperienza destabilizzante.
In tale ottica il legislatore ha individuato vie diversificate di uscita dal circuito penale incentrate su interventi di aiuto e sostegno al minore, alla sua famiglia e al contesto allargato di relazioni.
Tra gli strumenti utilizzati dalla Procura per i Minorenni di Salerno per allontanare il minore dal circuito penale e, al contempo, per realizzare in concreto l’azione di recupero del minore, vi è l’istituto della mediazione penale minorile: il progetto ha coinvolto sin dall’anno 2002 gli Uffici Giudiziari Minorili di Salerno, i servizi sociali ministeriali e il comune di Salerno con l’istituzione di un ufficio mediazione con il compito di ricomporre il conflitto tra autore e vittima del reato al di fuori del processo e con l’intervento di operatori terzi.
Nel settore civile, la Procura per i Minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i Minorenni chiedendo l’emissione di provvedimenti a tutela.
La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio o la sezione di Polizia Giudiziaria dell’Ufficio, formula al Tribunale per i Minorenni le richieste per l'apertura di procedimenti limitativi della potestà genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore.
Può in alternativa disporre l’archiviazione degli atti in caso di inesistenza dei presupposti per una iniziativa dell’A.G. minorile o anche la restituzione degli atti ai servizi affinché gli stessi possano meglio approfondire la situazione segnalata.
Al riguardo va anche evidenziato che ove si ritenga che il minore versi in una situazione di grave pericolo per la sua integrità fisica e psichica la pubblica autorità amministrativa può autonomamente ricorrere all’applicazione dell’art. 403 del C.C..
Il nostro ordinamento prevede dei casi nei quali la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria:
- quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
- quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 del codice civile);
- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).
In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque opportuna. Si tratta di situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi di aiuto e sostegno del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla responsabilità dei genitori. In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando i motivi che rendono necessario un provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
Le innovazioni introdotte con la Legge 28 marzo 2001 n.149 hanno altresì attribuito alla Procura della Repubblica per i Minorenni il controllo sulle strutture che ospitano minori attraverso:
- visite ispettive alle comunità;
- trasmissione semestrale da parte delle comunità degli elenchi dei minori ricoverati;
- relazioni sociali periodiche di aggiornamento sulla situazione socio-ambientale dei minori e delle famiglie di origine.
Infine, nel settore amministrativo la Procura per i minorenni è competente a richiedere i provvedimenti previsti dal R.D.L. n° 1404 del 20 luglio 1934 agli artt. 25 (affidamento al servizio sociale minorile o collocamento in comunità, misure applicabili a minori con condotta irregolare) e 25bis (provvedimenti a tutela dei minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale diretti all’assistenza anche psicologica, al recupero e al reinserimento del minore).
A ciò va aggiunto l'impegno derivante dalla legge 64/94 che dà esecuzione alle Convenzioni Internazionali in materia di sottrazione internazionale di minori e di rimpatrio, assegnando alla Procura per i Minorenni il ruolo di “longa manus” dell'Autorità Centrale Convenzionale presso il Ministero della Giustizia, per l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio o di ripristino del diritto di visita da parte del genitore che ha subito la sottrazione.