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Misure pre-cautelari nel processo minorile

Informazioni generali

Le misure precautelari e cautelari nel processo minorile sono disciplinate dagli artt. 16-24 del d.p.r. 448/1988. Le misure precautelari applicabili ai minorenni sono l'arresto, il fermo e l'accompagnamento in stato di flagranza.


L'arresto in flagranza del minorenne

Nel processo minorile, l'esercizio del potere di arresto o fermo non é mai obbligatorio , ma solo facoltativo e solo in casi di gravi delitti.

L'arresto in flagranza del minorenne é ammesso molto più limitatamente rispetto ai maggiorenni. L'art. 16 del d.p.r. 448/1988 stabilisce infatti che per i minorenni tale misura sia applicabile per il delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni, oppure, anche fuori da tali casi, l'arresto é applicabile per il delitti consumati o tentati previsti dall'art. 380 c.2. lett e), f), g) ed h) (per esempio furto con particolari aggravanti, rapina estorsione ...) ed in ogni altro caso per il delitto di violenza carnale (art. 23 d.p.r. 448/1988).